REGOLAMENTO AVIS REGIONALE SICILIA
- Approvato dall’Assemblea degli Associati in data 18 Novembre 2007
- Registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Palermo 1 – il 29 Novembre 2007 al n° 6639 – serie 37
ART: 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
L’Avis Regionale di Sicilia, che aderisce all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso espresso dal Comitato Esecutivo nella seduta del 17 Settembre 2004 è stata costituita il 06 Febbraio 1972 con atto ratificato dal Notaio Salvatore Lazzara di Catania in data 31 Marzo 2000, registrato il 07 Aprile 2000 al n° 1440 e attualmente ha sede in Palermo, Via F.P. De Calboli n° 15.
Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Regionale.
ART. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea dei soci dell’Avis Sicilia è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Provinciali della Regione.
Tale documentazione consiste in:
1) Elenchi nominativi dei Presidenti delle Avis;
2) Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;
3) Certificazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
4) Nominativo del Capo delegazione;
5) Copia del verbale dell’Assemblea Provinciale sottordinata, con relativi allegati.
Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Provinciale di appartenenza. I componenti del Consiglio Direttivo, dello stesso livello associativo, non possono essere delegati di soci persone fisiche.
La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale degli Associati, dell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
ART. 3 GRUPPI
Al fine di favorire la promozione degli scopi istituzionali dell’Associazione e rendere più
funzionale il rapporto con i propri soci, le Avis Comunali, nel proprio territorio, ai soli fini organizzativi, potranno costituire Gruppi di soci che individueranno, al proprio interno, un referente. Restano in capo alle Avis Comunali le responsabilità giuridiche ed amministrative.
L’Assemblea dei soci resta comunque quella Comunale di riferimento ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Avis Comunale.
ART. 4 SERVIZIO TRASFUSIONALE E RACCOLTA ASSOCIATIVA
L’Avis Regionale partecipa nelle forme previste dalla normativa vigente alla gestione del
sistema trasfusionale regionale, allo scopo di garantire il ruolo socio-sanitario previsto
svolgendo, oltre ai suoi compiti istituzionali, anche le funzioni che la programmazione sanitaria regionale le attribuisce.
Svolge azione di stimolo, di supporto e di verifica nei confronti degli organi istituzionali locali e regionali.
L’istituzione, le modifiche di gestione, le trasformazioni e le soppressioni di Unità di raccolta, direttamente gestite da strutture associative aderenti all’AVIS Nazionale devono essere comunicate al Consiglio Regionale Avis.
I rapporti tra Avis e strutture trasfusionali devono essere disciplinati dalle convenzioni previste dalla vigente normativa in materia della Regione Siciliana. Dette convenzioni devono obbligatoriamente prevedere:
a. la tutela della salute del donatore e di ogni suo diritto connesso con l’attività trasfusionale svolta;
b. l’indicazione dei massimali delle coperture assicurative obbligatorie e le modalità e procedure per denuncia e risarcimenti;
c. modalità e tempi di erogazione del rimborso e/o contributo spettante all’associazione;
d. la cooperazione per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per un tempestivo e totale utilizzo delle eccedenze;
e. la possibilità da parte dei responsabili delle strutture associative di raccolta di conoscere e di concordare la destinazione e/o l’impiego del sangue prelevato e dei suoi derivati. Le convenzioni vanno trasmesse in copia all’Avis Regionale, che curerà, per quanto possibile testi uniformi per l’intero territorio regionale.
ART. 5 QUOTE SOCIALI
Le modalità di versamento e l’ammontare delle quote sociali annuali all’Avis Regionale sono stabilite dall’Assemblea dei soci, mediante apposita delibera. A tal fine è fatto obbligo a tutte le Avis Associate di prevedere in Bilancio (preventivo e consuntivo) la quota Associativa da versare annualmente all’Avis sovraordinata.
ART. 6 L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
La sede dell’Assemblea degli associati Avis Sicilia è stabilita di volta in volta dal Consiglio
Direttivo Avis Regionale Sicilia.
La convocazione dei presidenti delle Avis Associate all’Assemblea è fatta con avviso scritto inviato – a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica -.
La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata con le stesse modalità di cui al comma precedente, per il tramite dell’Avis Provinciale.
Ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell’Avis Regionale o nel sito Internet Regionale.
La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.
L’attività di volontariato prestata dai soci di tutte le Avis Associate (Regionale, Provinciale, Comunale e di Base) deve intendersi prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
A tal fine tutti i componenti degli organi sociali, ivi compresi i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, prestano la propria opera secondo i principi di cui al precedente comma, ai
sensi dell’art. 3 della legge 266/91.
Per l’attività svolta possono essere rimborsate, dall’organizzazione Comunale o di Base di appartenenza, soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
ART. 7 SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e
controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, e cura la corretta gestione dei rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.
Per una più funzionale ed efficiente organizzazione ed al fine di qualificare o specializzare l’attività associativa ciascuna Avis associata potrà assumere un direttore generale e/o direttore amministrativo ai quali si applicherà la disciplina di cui agli artt.. 2 e 3 della L. 266/91 .
Il direttore generale e/o direttore amministrativo non è organo sociale.
ART. 8 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto
degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Regionale.
Nel caso di cessazione della carica di un componente gli subentra il supplente più giovane sostituito a sua volta dal primo dei non eletti. La cessazione della carica di due o più componenti effettivi determina la decadenza dell’intero Collegio e le funzioni, in via transitoria e fino alla ricostituzione dell’Organo Collegiale con l’elezione dei nuovi componenti da effettuare nel corso della prima Assemblea degli Associati, saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti della struttura Associativa immediatamente superiore.
Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.
ART. 9 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo
patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.
Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.
Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.
Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.
Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o più
patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.
Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente
deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell’Avis Regionale.
L’impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 7 dello Statuto Nazionale.
Le sanzioni sono costituite dalla:
a) censura scritta;
b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa.
c) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera.
Il Segretario cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis
territoriali competenti.
Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o di base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare, salvo che si tratti di componenti degli Organi Sociali delle Avis Regionale e Provinciali, i cui provvedimenti cautelari, in questo caso, vengono adottati direttamente dai Consigli Direttivi di questi ultimi. Tali provvedimenti cautelari devono essere convalidati, sempre in via cautelare, dal Collegio dei Probiviri Regionale entro il termine perentorio di giorni 20 dalla eventuale opposizione, da proporre entro il termine perentorio di giorni 5 dalla comunicazione del provvedimento.
Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale sentito il Consiglio Direttivo Regionale .
ART. 10 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
L’Avis Regionale di Sicilia deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Presidente e supportate da idonea documentazione.
I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative
movimentazioni, sono disposti con firma dal Presidente o da altro Componente dell’Esecutivo da lui delegato.
ART. 11 CARICHE
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.
Ogni decisione assunta nelle varie riunioni dai componenti degli organi sopracitati, in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimenti possono configurare conflitto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.
Al riguardo costituisce conflitto di interessi partecipare alla discussione e votazione di delibere che interferiscano con i propri interessi economici e/o personali e nel contempo possano arrecare pregiudizio per l’Associazione derivante dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.
Le delibere assunte in presenza di conflitto di interessi sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri.
I Componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Provinciali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Regionale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell’Avis Regionale di Sicilia è inammissibile detenere contemporaneamente, nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti dello stesso livello associativo.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Per l’attività svolta possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
ART. 12 NORMA DI RINVIO
Regolamento Avis Regionale Sicilia
Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell’Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e l’adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.
Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS nella seduta dell’11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della
liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
E’ nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione
regolamentare in contrasto con le norme del vigente Statuto dell’Avis Regionale di Sicilia nonché del presente regolamento.
Il presente regolamento approvato dall’Assemblea Avis Regionale viene applicato nel territorio della Regione Siciliana da tutte le Avis già Associate e da quelle che aderiranno successivamente.
Si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge 266/91.
Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea Regionale degli Associati tenutasi a Caltanissetta il 18 novembre 2007.