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Regolamento regionale (Sicilia)
Statuto comunale
Regolamento regionale (Sicilia)

REGOLAMENTO AVIS REGIONALE SICILIA

  • Approvato dall’Assemblea degli Associati in data 18 Novembre 2007
  • Registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Palermo 1 – il 29 Novembre 2007 al n° 6639 – serie 37

ART: 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L’Avis Regionale di Sicilia, che aderisce all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso espresso dal Comitato Esecutivo nella seduta del 17 Settembre 2004 è stata costituita il 06 Febbraio 1972 con atto ratificato dal Notaio Salvatore Lazzara di Catania in data 31 Marzo 2000, registrato il 07 Aprile 2000 al n° 1440 e attualmente ha sede in Palermo, Via F.P. De Calboli n° 15.

Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Regionale.

ART. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea dei soci dell’Avis Sicilia è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Provinciali della Regione.

Tale documentazione consiste in:

1) Elenchi nominativi dei Presidenti delle Avis;

2) Elenchi nominativi dei delegati dei soci persone fisiche;

3) Certificazione attestante l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;

4) Nominativo del Capo delegazione;

5) Copia del verbale dell’Assemblea Provinciale sottordinata, con relativi allegati.

Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Provinciale di appartenenza. I componenti del Consiglio Direttivo, dello stesso livello associativo, non possono essere delegati di soci persone fisiche.

La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale degli Associati, dell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

ART. 3 GRUPPI

Al fine di favorire la promozione degli scopi istituzionali dell’Associazione e rendere più

funzionale il rapporto con i propri soci, le Avis Comunali, nel proprio territorio, ai soli fini organizzativi, potranno costituire Gruppi di soci che individueranno, al proprio interno, un referente. Restano in capo alle Avis Comunali le responsabilità giuridiche ed amministrative.

L’Assemblea dei soci resta comunque quella Comunale di riferimento ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Avis Comunale.

ART. 4 SERVIZIO TRASFUSIONALE E RACCOLTA ASSOCIATIVA

L’Avis Regionale partecipa nelle forme previste dalla normativa vigente alla gestione del

sistema trasfusionale regionale, allo scopo di garantire il ruolo socio-sanitario previsto

svolgendo, oltre ai suoi compiti istituzionali, anche le funzioni che la programmazione sanitaria regionale le attribuisce.

Svolge azione di stimolo, di supporto e di verifica nei confronti degli organi istituzionali locali e regionali.

L’istituzione, le modifiche di gestione, le trasformazioni e le soppressioni di Unità di raccolta, direttamente gestite da strutture associative aderenti all’AVIS Nazionale devono essere comunicate al Consiglio Regionale Avis.

I rapporti tra Avis e strutture trasfusionali devono essere disciplinati dalle convenzioni previste dalla vigente normativa in materia della Regione Siciliana. Dette convenzioni devono obbligatoriamente prevedere:

a. la tutela della salute del donatore e di ogni suo diritto connesso con l’attività trasfusionale svolta;

b. l’indicazione dei massimali delle coperture assicurative obbligatorie e le modalità e procedure per denuncia e risarcimenti;

c. modalità e tempi di erogazione del rimborso e/o contributo spettante all’associazione;

d. la cooperazione per il migliore utilizzo e la distribuzione ottimale del sangue raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per un tempestivo e totale utilizzo delle eccedenze;

e. la possibilità da parte dei responsabili delle strutture associative di raccolta di conoscere e di concordare la destinazione e/o l’impiego del sangue prelevato e dei suoi derivati. Le convenzioni vanno trasmesse in copia all’Avis Regionale, che curerà, per quanto possibile testi uniformi per l’intero territorio regionale.

ART. 5 QUOTE SOCIALI

Le modalità di versamento e l’ammontare delle quote sociali annuali all’Avis Regionale sono stabilite dall’Assemblea dei soci, mediante apposita delibera. A tal fine è fatto obbligo a tutte le Avis Associate di prevedere in Bilancio (preventivo e consuntivo) la quota Associativa da versare annualmente all’Avis sovraordinata.

ART. 6 L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

La sede dell’Assemblea degli associati Avis Sicilia è stabilita di volta in volta dal Consiglio

Direttivo Avis Regionale Sicilia.

La convocazione dei presidenti delle Avis Associate all’Assemblea è fatta con avviso scritto inviato – a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica -.

La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata con le stesse modalità di cui al comma precedente, per il tramite dell’Avis Provinciale.

Ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell’Avis Regionale o nel sito Internet Regionale.

La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell’Assemblea.

L’attività di volontariato prestata dai soci di tutte le Avis Associate (Regionale, Provinciale, Comunale e di Base) deve intendersi prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

A tal fine tutti i componenti degli organi sociali, ivi compresi i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, prestano la propria opera secondo i principi di cui al precedente comma, ai

sensi dell’art. 3 della legge 266/91.

Per l’attività svolta possono essere rimborsate, dall’organizzazione Comunale o di Base di appartenenza, soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

ART. 7 SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e

controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, e cura la corretta gestione dei rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.

Per una più funzionale ed efficiente organizzazione ed al fine di qualificare o specializzare l’attività associativa ciascuna Avis associata potrà assumere un direttore generale e/o direttore amministrativo ai quali si applicherà la disciplina di cui agli artt.. 2 e 3 della L. 266/91 .

Il direttore generale e/o direttore amministrativo non è organo sociale.

ART. 8 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto

degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Regionale.

Nel caso di cessazione della carica di un componente gli subentra il supplente più giovane sostituito a sua volta dal primo dei non eletti. La cessazione della carica di due o più componenti effettivi determina la decadenza dell’intero Collegio e le funzioni, in via transitoria e fino alla ricostituzione dell’Organo Collegiale con l’elezione dei nuovi componenti da effettuare nel corso della prima Assemblea degli Associati, saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti della struttura Associativa immediatamente superiore.

Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

ART. 9 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo

patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o più

patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso.

Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente

deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell’Avis Regionale.

L’impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 7 dello Statuto Nazionale.

Le sanzioni sono costituite dalla:

a) censura scritta;

b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa.

c) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera.

Il Segretario cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis

territoriali competenti.

Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o di base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare, salvo che si tratti di componenti degli Organi Sociali delle Avis Regionale e Provinciali, i cui provvedimenti cautelari, in questo caso, vengono adottati direttamente dai Consigli Direttivi di questi ultimi. Tali provvedimenti cautelari devono essere convalidati, sempre in via cautelare, dal Collegio dei Probiviri Regionale entro il termine perentorio di giorni 20 dalla eventuale opposizione, da proporre entro il termine perentorio di giorni 5 dalla comunicazione del provvedimento.

Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di base o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale sentito il Consiglio Direttivo Regionale .

ART. 10 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

L’Avis Regionale di Sicilia deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Presidente e supportate da idonea documentazione.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative

movimentazioni, sono disposti con firma dal Presidente o da altro Componente dell’Esecutivo da lui delegato.

ART. 11 CARICHE

L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.

Ogni decisione assunta nelle varie riunioni dai componenti degli organi sopracitati, in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimenti possono configurare conflitto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.

Al riguardo costituisce conflitto di interessi partecipare alla discussione e votazione di delibere che interferiscano con i propri interessi economici e/o personali e nel contempo possano arrecare pregiudizio per l’Associazione derivante dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.

Le delibere assunte in presenza di conflitto di interessi sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri.

I Componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Provinciali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Regionale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell’Avis Regionale di Sicilia è inammissibile detenere contemporaneamente, nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti dello stesso livello associativo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Per l’attività svolta possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

ART. 12 NORMA DI RINVIO

Regolamento Avis Regionale Sicilia

Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell’Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e l’adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.

Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS nella seduta dell’11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della

liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

E’ nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione

regolamentare in contrasto con le norme del vigente Statuto dell’Avis Regionale di Sicilia nonché del presente regolamento.

Il presente regolamento approvato dall’Assemblea Avis Regionale viene applicato nel territorio della Regione Siciliana da tutte le Avis già Associate e da quelle che aderiranno successivamente.

Si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge 266/91.

Il presente regolamento è stato approvato dall’Assemblea Regionale degli Associati tenutasi a Caltanissetta il 18 novembre 2007.

Statuto comunale

STATUTO

ART. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede

c.1 L’Associazione “Avis Comunale Gangi”, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

c.2 L’Associazione ha sede legale in Gangi (PA) in Via Repubblica 83, ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Gangi.

c.3 L’AVIS Comunale Gangi, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Regionale Sicilia e all’Avis Provinciale Palermo, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale – o equiparate – medesime.

ART. 2 – Scopi Sociali

c.1 L’Avis Comunale Gangi è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale – o equiparate – sovraordinate alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

  1. Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
  2. Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
  3. Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
  4. Favorire l’incremento della propria base associativa;
  5. Promuovere lo sviluppo del volontariato dell’associazionismo.

ART. 3 – Attività

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Comunale Gangi – coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale o equiparata, e con le Istituzioni Pubbliche competenti – svolge le seguenti attività:

  1. Attività di chiamata che può svolgersi utilizzando tutti gli strumenti manuali, cartacei e tecnologici in atto esistenti e conosciuti e/o che in futuro possano essere utilizzati;
  2. Attività di raccolta che può svolgersi nei centri fissi, temporanei e mobili di cui dispone e/o messe a disposizione delle strutture associative AVIS comunque nelle forme e modi previsti dalle normative vigenti;
  3. Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale dipropria competenza territoriale;
  4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi,della donazione cordonale e della donazione del midollo osseo;
  5. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  6. Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attivitàdi formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola,del lavoro e delle Forze Armate;
  7. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
  8. Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
  9. Organizza, partecipa e promuove l’attività culturali, sportive ricreative e sociali;
  10. Organizza, partecipa e promuove l’attività di Protezione Civile.

c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.

ART. 4 – Soci e Vita Associativa

c.1 È socio dell’Avis Comunale Gangi chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.

c.2 II numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell’Avis Comunale medesima.

c.3 L’adesione all’Avis Comunale Gangi da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L’adesione del socio all’Avis Comunale Gangi comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale o equiparate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 – Perdita Qualifica di Socio

c.1 La qualifica di socio si perde per:

dimissioni;
cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionale.

c.4 II provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del e. 5 dell’art. 16 dello statuto dell’AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione

competenti e aditi.

c.6 II provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall’Avis Comunale Gangi, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.

ART. 6 – Albo Comunale Benemeriti

c.1 L’Avis Comunale Gangi può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 II Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materieafferenti all’ambito di attività associativa.

ART. 7 – Organi

c.1 Sono organi di governo dell’Avis Comunale Gangi:

  1. l’Assemblea Comunale degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo Comunale;
  3. il Presidente e il Vicepresidente vicario;

c.2 È organo di controllo dell’Avis Comunale Gangi il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 – L’Assemblea Comunale degli Associati

c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.

c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le AVIS di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun socio potrà essere portatore di una sola delega.

c.6 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo

finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.

c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione all’AVIS Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART. 9 – Competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati

c.1 Spetta all’Assemblea:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale, e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  2. la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
  3. l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  4. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
  5. la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale sovraordinata;
  6. la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  8. la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale;
  9. lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
  10. la nomina dei liquidatori;
  11. la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
  12. ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo Comunale

c.1 II Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.

c.2 II Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario – i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 II Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell’ari 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi

componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione el’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 II Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.

c.15 II Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale – fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che lo riguardino – con voto consultivo.

c.16 II Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente al Vicepresidente vicario, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato.

ART.11 – Il Presidente

c.1 II Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
  2. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
  3. proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
  4. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte aiterzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

ART. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

c.1 II Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 II Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può chiedere all’Assemblea degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ART. 13 – Il Patrimonio

c.1 Il Patrimonio dell’Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi Euro 13.500,72

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

  1. il reddito del patrimonio;
  2. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamnte al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. i contributi di organismi internazionali;
  4. i rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed icontributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamentodell’Associazione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  6. ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Comunale.

c.3 II Consiglio Direttivo Comunale provvedere all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi.

c.4 È vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 – Esercizio Finanziario

c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall’Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio .consuntivo dell’anno precedente.

ART. 15 – Cariche

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3 II Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’ari 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell’Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

ART. 16 – Estinzione o Scioglimento

c.1 Lo scioglimento dell’Avis Comunale Gangi può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’Avis Provinciale Palermo o ad altra organizzazione chepersegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 17-Rinvio

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, quelle dello statuto dell’Avis Provinciale e di quello dell’Avis Regionale sovraordinate che afferiscano all’Avis Comunale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

ART. 18 – Norma Transitoria

c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 15 del presente statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

Gangi 19 Dicembre 2004

N.B. Il presente statuto sostituisce il precedente approvato in presenza del Notaio Dott. Brucato Maria Maddalena il data 27-11-1992, data di costituzione dell’Avis Comunale Gangi.

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